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Orizzonti di libertà. Il paesaggio integrale tra visibile e invisibile
Magazine · Diritto al Bello

Orizzonti di libertà. Il paesaggio integrale tra visibile e invisibile

Per Giovanna Montella il paesaggio dell’articolo 9 della Costituzione non è sfondo estetico ma condizione della vita civile, tra visibile e invisibile

Una lettura del paesaggio come bene costituzionale, dove il visibile del territorio e l’invisibile degli equilibri vitali si tengono insieme in una tutela che è compito democratico condiviso.

Il paesaggio tra i principi fondamentali della Costituzione

I Costituenti, nel momento in cui si apprestarono a edificare un mondo nuovo per un popolo libero e consapevole, inserirono il paesaggio tra i principi fondamentali della Costituzione, all’articolo 9, accanto allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

Questa collocazione non è casuale, ma esprime una visione profonda: collegare il paesaggio alla crescita civile di un popolo che aveva da poco riconquistato la propria libertà significava riconoscere in esso uno degli elementi strutturali per la costruzione di una vita migliore per tutti.

Il linguaggio della Costituzione, pur presentando tratti programmatici, è soprattutto prescrittivo. La tutela del paesaggio non è una descrizione di ciò che esiste, ma un comando rivolto non solo alle istituzioni centrali, bensì a tutte le componenti territoriali della Repubblica – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni – nonché agli enti pubblici e privati e, in ultima istanza, a tutti i cittadini, uniti dal dovere di fedeltà alla Repubblica

Memoria, identità e l’intuizione di Calamandrei

La storia del trattamento costituzionale del paesaggio, strettamente connesso al concetto di ambiente, è la storia della difesa della memoria e dell’identità italiana, collocata al crocevia tra cultura, arte e natura.

È in questo senso che Piero Calamandrei, intervenendo in Assemblea costituente e nei suoi scritti sul tema, coglieva con lucidità l’intima unità tra natura e opera dell’uomo, citando ad esempio i colli intorno a Firenze che pur continuando a chiamarsi natura, andavano ormai considerati vere e proprie opere d’arte.

In questa visione si comprende come il paesaggio non sia solo sfondo estetico, ma espressione viva della civiltà di un popolo.

Questa impostazione consente una lettura combinata dell’articolo 9 con gli articoli 2 e 32 della Costituzione, che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili della persona e il diritto alla salute. La tutela del paesaggio e dell’ambiente emerge così come condizione essenziale per la qualità della vita, intesa non solo come benessere individuale, ma come equilibrio complessivo tra persona, società e territorio.

Predieri e il paesaggio integrale: visibile e invisibile

Un contributo decisivo a questa elaborazione teorica è stato offerto da Alberto Predieri, che sviluppò e portò a compimento le intuizioni del suo maestro Calamandrei. Predieri giunse a definire il paesaggio come la forma e l’immagine dell’ambiente, visibile e inscindibile da ciò che non è immediatamente percepibile. Già alla fine degli anni Sessanta egli individuava due dimensioni complementari: il territorio come ambiente visibile, elemento manifesto del paesaggio, e la salute come ambiente invisibile, struttura latente che sostiene le relazioni profonde tra gli esseri viventi e l’ambiente circostante.

Il paesaggio diviene così punto di congiunzione tra visibile e invisibile, tra ciò che appare e l’equilibrio che rende possibile l’esperienza della vita.

In questo senso Predieri parla di “paesaggio integrale”, inteso come forma del paese nella sua interezza, come linguaggio e messaggio capace di rendere leggibili le relazioni sociali, economiche e ambientali che plasmano un territorio.

Il paesaggio non è dunque un oggetto statico, ma un sistema dinamico di significati.

Il diritto alla città

Negli stessi anni, il tema del diritto alla città, consacrato nell’opera di Henri Lefebvre, offre una chiave di lettura complementare.
La città viene concepita come un testo sociale, leggibile solo da chi sappia interpretarne i segni.

In questa prospettiva, la città non è semplicemente un luogo fisico, ma uno spazio di vita in cui si proiettano bisogni, desideri, conflitti e relazioni di potere.
Se la città contemporanea – anche nella sua declinazione “intelligente” – vuole essere all’altezza delle sfide attuali, deve porre al centro il benessere dei suoi abitanti.

Ciò implica una valorizzazione del territorio che non sia meramente funzionale alla crescita economica, ma orientata alla qualità della vita, alla sicurezza, alla salute e alla possibilità di riappropriarsi non solo dello spazio, ma anche del tempo e della capacità di autodeterminazione.

Sostenibilità come questione democratica

In questo senso, la sostenibilità si configura come questione eminentemente democratica.
Lo sviluppo sostenibile, infatti, è chiamato a comporre logiche spesso tra loro confliggenti: economia, diritto, politica e valori sociali.

Una politica territoriale attenta all’autonomia locale, meno burocratizzata e più sensibile alle istanze sociali, può costituire uno strumento decisivo per il raggiungimento di tali obiettivi, soprattutto attraverso una comunicazione pubblica efficace e inclusiva.

La città come tessera del paesaggio

La rilevanza del ruolo delle città emerge anche sul piano giuridico.

La nozione di “città” è disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali come titolo onorifico attribuibile ai Comuni dotati di specifiche qualità storiche, artistiche e sociali. Tuttavia, al di là del riconoscimento formale, le città rappresentano in concreto luoghi di intensa concentrazione di valori culturali e ambientali, ma anche di profonde contraddizioni nella gestione del territorio.

Nella struttura della Repubblica delineata dalla Costituzione, il Comune costituisce la micromisura della sovranità, il luogo della normazione più vicino al cittadino, in cui si compongono i conflitti sociali e si rende effettiva la tutela dei diritti. La città può essere letta come una tessera del mosaico del paesaggio, da analizzare singolarmente per comprendere la complessità dell’insieme.

L’ambiente come bene primario

Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha progressivamente rafforzato questa visione, definendo l’ambiente come bene primario e assoluto, di valore trasversale, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali e direttamente incidente sulla qualità della vita della persona.

La tutela dell’ambiente non persegue finalità meramente estetiche, ma risponde all’esigenza di garantire un habitat idoneo allo sviluppo della vita umana e collettiva.
L’ambiente viene così considerato come sistema dinamico, non come realtà statica, e la sua tutela assume al tempo stesso un contenuto oggettivo, riferito al bene in sé, e finalistico, orientato alla sua migliore conservazione.

In questo quadro, il bilanciamento tra libertà economica, lavoro, salute e sostenibilità ambientale diventa uno dei compiti più delicati del legislatore e delle istituzioni.

Una tutela come compito democratico

In conclusione, la tutela del paesaggio e dell’ambiente, così come delineata dalla Costituzione, richiede una nuova visione socioculturale fondata sull’educazione civile, sulla responsabilità e sulla partecipazione democratica. Solo attraverso un cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi, accompagnato da politiche pubbliche coerenti, sarà possibile garantire una effettiva protezione del territorio e della qualità della vita, oggi messa seriamente in discussione dai cambiamenti climatici e dall’incuria istituzionale.

Bibliografia

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Costituzione della Repubblica italiana, art. 9, come modificato dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.
  • Corte costituzionale, sentenze n. 141/1972; n. 239/1982; n. 327/1990; n. 94/1985; n. 164/2021 (in tema di ambiente come bene primario e valore costituzionale).

Dottrina giuridica e costituzionale

  • Calamandrei, Piero, Inventario della casa di campagna, Firenze, La Nuova Italia, 1941 (II ed. ampliata 1945).
  • Calamandrei, Piero, Interventi in Assemblea costituente, in Commentario sistematico della Costituzione italiana, Padova, Cedam, vari anni.
  • Predieri, Alberto, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, vol. II, Firenze, Vallecchi, 1969.
  • Predieri, Alberto, Paesaggio e ambiente nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1980.
  • Morbidelli, Giuseppe – Morisi, Massimo (a cura di), Il “paesaggio” di Alberto Predieri, Firenze, Firenze University Press, 2019.
  • Bin, Roberto, L’ambiente nella Costituzione, tra beni e interessi, in Giurisprudenza costituzionale, 2025.

Ambiente, territorio e qualità della vita

  • Giannini, Massimo Severo, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1973.
  • Rodotà, Stefano, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012.
  • Ferrajoli, Luigi, Principia iuris, Roma-Bari, Laterza, 2007, vol. II.
  • Montella, Giovanna, Città, ambiente e qualità della vita, in La città come istituzione, entro e oltre lo Stato, a cura di Giuseppe Allegri, Laura Frosina, Alessandro Guerra, Andrea Longo, Sapienza Università editrice, Roma 2023.

Città, spazio urbano e diritto alla città

  • Lefebvre, Henri, Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968 (trad. it. Il diritto alla città, Milano, Ombre Corte, 2014).
  • Lefebvre, Henri, La production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974.
  • Costes, Laurence, Le Droit à la ville de Henri Lefebvre: quel héritage politique et scientifique?, in Espaces et sociétés, n. 140-141, 2010.

Paesaggio, democrazia e sostenibilità

  • Convenzione europea del paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000 (rat. l. 9 gennaio 2006, n. 14).
  • FAI – Fondo Ambiente Italiano, Il paesaggio secondo Alberto Predieri, 2024.
  • Capone, Nicola, La svolta spaziale costituzionale: Alberto Predieri e la nozione di paesaggio, in Altro Novecento, 2021.

Giovanna Montella, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma

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L'autore · Diritto al Bello

Prof.ssa Giovanna Montella

Ho avuto la fortuna di essere stata sua studentessa alla Sapienza, e di apprezzarla prima ancora che come autrice della rubrica Diritto al Bello, nello spessore del suo magistero e nell'umanità con cui lo accompagnava. È stata questa coincidenza, fra rigore scientifico e generosità della persona, a

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